Art. 6.
(Dispositivi di garanzia).

      1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri di cui all'articolo 3 ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri medesimi.
      2. I centri sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.